la governance
La Legge 3/2018 individua quali organi dell'Ordine:
- il Consiglio Direttivo
- le Commissioni d'Albo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea degli Iscritti
Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Venezia è l’organo di governo dell’Ordine, è composto da 15 componenti (in quanto gli iscritti superano i 1500) e si rinnova ogni 4 anni attraverso una consultazione elettorale a cui possono partecipare tutti gli iscritti agli Albi.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno a maggioranza assoluta oltre al Presidente le altre cariche: il Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Iscritti. Cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell’Ordine e dirige l’attività degli uffici. Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Il Segretario assiste il Presidente, è responsabile del regolare andamento degli uffici, cura con il personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell’assemblea del Consiglio, i registri delle relative verbalizzazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio Direttivo nonché gli altri registri prescritti dallo stesso Consiglio. Il segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo dell’Ordine. Provvede all’autocertificazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti all’Ordine e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant’altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Predispone annualmente il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo che debbono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per la presentazione all’Assemblea annuale. E’ responsabile della gestione del bilancio riferito alle voci di Entrate ed Uscite ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili. E’ responsabile della gestione economica e contabile nonché dei beni mobili ed immobili.
L’istituzione delle Commissioni d’Albo Infermiere e Infermiere Pediatrico è prevista dalla Legge n. 3/2018, articolo 8.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Ha la responsabilità di esercitare un’attività di controllo sulla “legalità” degli atti e delle operazioni effettuate dagli amministratori e di vigilare sulla tenuta della contabilità.
Le attività dei Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute, sia per gli Ordini che per la Federazione.