ECM

 11.06.2020

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41   

all'art. 6 cita:  

 

2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' professionale.)

 

Siamo in attesa che la CNFC (Commissione Nazionale per la formazione continua) faccia chiarezza circa:

- le modalità di attribuzione e caricamento dei crediti;

- eventuale dichiarazione di presenza lavorativa durante il periodo COVID-19 per i liberi professionisti;

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AGGIORNAMENTI:

da sito Agenas 17/06/2020 - Delibera per la modifica del cd "decreto scuola" sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari:

 https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf