Con la Delibera CNFC sui “crediti compensativi” (Delibera n. 1/25 del 20 luglio 2025), viene introdotta una misura di particolare rilievo per i professionisti sanitari: nel triennio ECM 2026-2028 sarà possibile recuperare i debiti formativi maturati nei trienni precedenti, a partire dal 2014.
Si tratta di un’ opportunità per raggiungere la piena regolarità formativa ed evitare le conseguenze previste dalla normativa per gli inadempienti. Oltre ai 150 crediti formativi richiesti per il triennio 2026-2028, al netto di bonus ed esenzioni, la delibera consente infatti di acquisire crediti compensativi utili a colmare eventuali carenze relative ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
Il provvedimento definisce le modalità e il procedimento per il riconoscimento dei crediti di recupero, fornendo un quadro operativo chiaro per l’adempimento degli obblighi ECM.
Tutte le informazioni e la Delibera CNFC:
DISPOSIZIONI CNFC PER IL TRIENNIO ECM 2026-2028 - OPI Venezia
Si rende disponibile una nota informativa sul triennio ECM 2026–2028, contenente le indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in materia di recupero dei debiti formativi, utilizzo del dossier formativo e conseguenze per l’eventuale inadempienza (delibera n.1/25 e n. 3/25):
15/12/2021 - Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.

Il progetto “Dossier formativo di Gruppo della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche”, consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022. La FNOPI inoltre ha messo a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti sulla sua piattaforma, raggiungibile dal sito www.fnopi.it, una serie di corsi ECM immediatamente fruibili che saranno utili anche per alimentare il Dossier Formativo di gruppo.

Pubblicato il 10.03.2021

Una serie di delibere datate 4 febbraio, ma pubblicate sul sito della Commissione nazionale ECM il 2 marzo, modificano i criteri di Educazione medica continua in funzione della pandemia.
Per accedere al sito Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) per la verifica dei vostri crediti ECM seguite le istruzioni della dispensa allegata.
Pagina principale Co.Ge.A.P.S.
Pagina accesso alla propria anagrafe ECM

11.06.2020
all'art. 6 cita:
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' professionale.)
Siamo in attesa che la CNFC (Commissione Nazionale per la formazione continua) faccia chiarezza circa:
- le modalità di attribuzione e caricamento dei crediti;
- eventuale dichiarazione di presenza lavorativa durante il periodo COVID-19 per i liberi professionisti;
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AGGIORNAMENTI:
da sito Agenas 17/06/2020 - Delibera per la modifica del cd "decreto scuola" sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari:
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf